Sarebbero dovuti partire dal 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto Sostegni bis ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.
Il MEF con il Comunicato stampa n.126 del 22 giugno 2021 ha quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni.
Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.
Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione delle Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021. Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.
Si ricorda che, oltre all’erogazione automatica del contributo, è possibile presentare una nuova istanza per i titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo è differente: si applicano infatti percentuali diverse in relazione al fatto che il contribuente abbia o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021. È stata pertanto inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo, possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei nuovi criteri in esame e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia Entrate.
Per la presentazione dell’istanza è necessaria l’emanazione di uni specifico provvedimento da parte dell’Agenzia Entrate che al momento non è ancora stato pubblicato.
(cfr Il Decreto Sostegni-bis: nuovi contributi a fondo perduto e aiuti)