Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021 l’Agenzia Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, previsto dal decreto Sostegni:
– “6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
La medesima Risoluzione ha altresì stabilito i codici tributo da utilizzare, con modello F24 ELIDE, per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto eventualmente non spettante, in toto o in parte, e per il versamento degli interessi e delle sanzioni, in ordine alle quali è possibile giovarsi delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso.