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Bonus psicologo: pronte le regole per accedere al contributo

Con il D.M. 31 maggio 2022 il Ministero della Salute ha stabilito le modalità di presentazione della domanda, l’entità del contributo e i requisiti, anche reddituali, per l’assegnazione nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza Covid, per il sostenimento delle spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. bonus psicologo).

Il decreto prevede in particolare che:

  • il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP) e autenticati nella piattaforma INPS;
  • il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Specifiche disposizioni sono previste per sostenere le persone con ISEE più basso;
  • INPS e Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno comunicare tramite il proprio sito internet la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, entro il quale presentare la domanda;
  • la richiesta del beneficio sarà presentata in modalità telematica all’INPS.
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