Il 26 febbraio è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (il cosiddetto Decreto anti-frodi) contenente importanti misure finalizzate al contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Si prevede, tra le altre disposizioni, quanto segue:
- la possibilità della cessione del credito – relativo sia al Superbonus, sia ai bonus edilizi “tradizionali” – per tre volte, con le due cessioni successive alla prima solo a favore di banche ed intermediari finanziari abilitati ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
- il credito, inoltre, non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia Entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni (a tal fine seguirà un apposito provvedimento delle Entrate). Tali disposizioni si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia Entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- sono previste sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.