Con la risposta ad interpello n. 108/2026 del 26 maggio 2026 l’Agenzia Entrate ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche per l’acquisto di un immobile collabente, censito in categoria catastale F/2. Ricordiamo che le unità collabenti indentificate nella categoria catastale F/2 sono fabbricati fatiscenti, ruderi o edifici collabenti (ad esempio, con tetto crollato); si tratta dunque di immobili in uno stato di degrado così avanzato da non poter essere abitati o utilizzati, e di conseguenza sono inagibili e non producono reddito.
La citata risposta ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” spetta a condizione che il fabbricato sia effettivamente destinato a uso abitativo entro tre anni dall’acquisto, cioè nel termine entro cui l’Amministrazione può esercitare il potere di accertamento
In passato la prassi amministrativa aveva tradizionalmente identificato le “case di abitazione” con i fabbricati censiti nelle categorie abitative del catasto fabbricati (categorie A ad eccezione di A/10, e con esclusione di A/1, A/8, A/9), escludendo l’accesso all’agevolazione “prima casa” per gli F/2, sul presupposto che tali immobili non fossero neppure astrattamente idonei all’uso abitativo al momento del trasferimento.