L’associazione sportiva dilettantistica deve essere in grado di dimostrare i requisiti sostanzialitramite riscontri contabili ed in particolare la prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti.
Se l’associazione sportiva dilettantistica non è in grado di produrre documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 398/1991, decade dal regime di favore. È questa una delle conclusioni stabilite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.13790 del 20 maggio scorso.