Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia Entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n. 148/2026.
Eccone i punti salienti:
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Perimetro applicativo e requisiti: l’istituto è riservato esclusivamente ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il 2024-2025 e che ne rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027 (entro il 2 novembre 2026). Non è pertanto accessibile a chi aderisce al CPB per la prima volta. Rientrano nella misura i soggetti ISA, chi ha dichiarato cause di esclusione legate al Covid-19, chi ha segnalato un non normale svolgimento dell’attività e gli operatori con ricavi “fuori ISA” superiori al 30%.
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Base imponibile cristallizzata al 12 agosto 2026: per determinare gli importi si farà riferimento ai dati dichiarativi e alle informazioni ISA esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026). I soggetti che producono sia reddito d’impresa sia di lavoro autonomo non potranno fare scelte parziali, ma dovranno ravvedere entrambe le categorie reddituali per la medesima annualità.
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Modalità di opzione (Modello F24): il ravvedimento si perfeziona con il versamento delle imposte sostitutive tramite modello F24 (prima rata o intero importo). Il contribuente può scegliere singolarmente quali e quante annualità sanare (ad esempio, solo il 2021). Per le società di persone e le associazioni professionali, l’opzione è valida solo con la presentazione di tutti gli F24 necessari (della società per l’Irap e dei soci per le imposte sui redditi).
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Rateazione e scadenze: è previsto il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili. L’opzione potrà essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027. Sulle rate successive alla prima verranno applicati gli interessi legali a partire dal 16 marzo 2027. In ottica di favore, il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima non comporta la decadenza, a condizione che venga saldata entro la scadenza della rata successiva.
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Quando il ravvedimento non si perfeziona: l’adesione non ha efficacia se il versamento della prima (o unica) rata avviene dopo la notifica di un processo verbale di constatazione (PVC), di uno schema di atto di accertamento o di un atto di recupero crediti.
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Cassetto fiscale: per semplificare gli adempimenti, l’Agenzia Entrate metterà a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari appositi elementi informativi all’interno del Cassetto Fiscale, utili per calcolare agevolmente le imposte sostitutive dovute.