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Nuove regole per la chiusura automatica delle Partite IVA inattive

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 12 ottobre 2026, ha aggiornato e integrato la disciplina per la cessazione d’ufficio delle partite IVA inattive da almeno tre annualità (art. 35, comma 15-quinquies, d.p.r. 633/1972), definendo criteri puntuali di rilevamento, iter di notifica e modalità di contraddittorio.
La selezione delle posizioni inattive avviene tramite controlli centralizzati e automatizzati incrociando i dati dell’Anagrafe Tributaria, con specifico riferimento a fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti da riscossione spontanea relativi al triennio precedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la cessazione della partita IVA comporta anche la contestuale estinzione del codice fiscale.
Il provvedimento viene trasmesso prioritariamente al domicilio digitale del contribuente o, in sua assenza, tramite raccomandata A/R. Il documento viene inoltre caricato nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, con contestuale avviso nell’area riservata e notifica sull’app IO per i destinatari persone fisiche.
La chiusura d’ufficio acquisisce efficacia dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione (o dalla data di messa a disposizione nell’area riservata in caso di mancato recapito).
Entro i 60 giorni l’interessato può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per presentare chiarimenti e opporsi alla chiusura o all’estinzione del codice fiscale. Oltre i 60 giorni resterà facoltà del contribuente presentare un’istanza motivata per richiedere la riattivazione; previa verifica documentale, la posizione viene ripristinata con efficacia retroattiva alla data originaria di apertura.
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