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Previdenza complementare e fallimento del datore di lavoro

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, hanno chiarito la natura dei crediti da previdenza complementare e stabilito quali somme beneficiano del privilegio di prelazione (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) in caso di fallimento o insolvenza del datore di lavoro.

La vicenda trae origine da un’ordinanza della Sezione Lavoro (n. 22066/2025) relativa all’ammissione al passivo fallimentare, in via unicamente chirografaria, di contributi non versati dal datore al Fondo PREVEDI. Nel dirimere la questione, la Suprema Corte ha analizzato la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, tracciando una netta distinzione tra le componenti dei versamenti:

  • Crediti privilegiati (natura retributiva): rientrano nel privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. sia le trattenute dei contributi a carico del lavoratore sia le quote di TFR maturando destinate alla previdenza complementare. Queste somme conservano la loro natura retributiva e mantengono la corsia preferenziale nella ripartizione dell’attivo fallimentare.

  • Crediti chirografari (senza privilegio): non hanno natura retributiva e non sono assistiti da alcun privilegio i contributi posti a carico del datore di lavoro. Per queste somme, il credito verso l’azienda insolvente rimane di natura chirografaria.

Con questa decisione, la Cassazione conferma che solo le somme imputabili direttamente alla retribuzione del dipendente (TFR ed eventuale quota a suo carico) conservano la tutela rafforzata tipica dei crediti da lavoro, mentre la quota integrativa aziendale perde la garanzia del privilegio concorsuale.

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