Entro il prossimo 31 ottobre 2026 gli interessati aventi diritto devono trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, le domanda di indennità ISCRO per il 2026. Per approfondire consulta il sito internet di INPS.
L’ISCRO è una prestazione di sostegno al reddito rivolta ai liberi professionisti (compresi i partecipanti a studi associati o società semplici) iscritti alla Gestione Separata INPS. Per poterne beneficiare, il contribuente deve possedere contemporaneamente i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
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essere iscritto unicamente alla Gestione Separata, senza percepire trattamenti pensionistici diretti e senza essere assicurato presso altre casse previdenziali obbligatorie.
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avere una Partita IVA attiva da almeno 3 anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata.
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essere in regola con i versamenti previdenziali obbligatori (DURC regolare).
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non essere percettori di Assegno di Inclusione (ADI).
E’ poi previsto un duplice requisito reddituale:
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il reddito da lavoro autonomo dichiarato nell’anno precedente alla domanda deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni ancora precedenti.
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il medesimo reddito dell’anno precedente non deve superare una determinata soglia annua (fissata normativamente a 12.000 euro per il 2024 e soggetta a rivalutazione ISTAT per gli anni successivi).
L’indennità spetta per 6 mensilità consecutive e non comporta l’accredito di contributi figurativi. L’importo erogato è pari al 25% (su base semestrale) del reddito rilevante per il calcolo, nel rispetto di una soglia minima (fissata a 250 euro mensili per il 2024) e di un tetto massimo (800 euro mensili per il 2024), entrambi importi che vengono adeguati annualmente dall’INPS in base all’inflazione.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La chiusura della Partita IVA durante il semestre di percezione del bonus causa l’immediata decadenza dalla misura.
L’ISCRO concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del TUIR e quindi all’atto dell’erogazione, l’INPS agisce da sostituto d’imposta applicando una ritenuta d’acconto del 20%, tranne che per i professionisti che operano in Regime Forfettario.
Il mantenimento del beneficio è strettamente subordinato alla partecipazione obbligatoria a specifici corsi di aggiornamento professionale monitorati dal Ministero del Lavoro. La mancata frequenza comporta la revoca e il recupero delle somme erogate.