Con l’ordinanza n. 20003 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle operazioni di cessione d’azienda, le passività accollate all’acquirente possono ridurre la base imponibile ai fini dell’imposta di registro esclusivamente qualora venga dimostrata la loro inerenza all’azienda trasferita.
La Suprema Corte, ribaltando le sentenze di merito, ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria richiamando gli artt. 43 e 51 del TUR (DPR 131/1986). L’art. 43, comma 2, sancisce che i debiti o altri oneri accollati concorrono alla formazione della base imponibile. Tuttavia, come consolidato dalla giurisprudenza, nella cessione d’azienda l’accollo dei debiti non subisce una tassazione autonoma in quanto parte del corrispettivo (assoggettato a tassazione al pari delle altre voci).
Il nodo centrale dirimente per la Corte, già espresso in passato, è il principio di inerenza: la tassazione di una cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro si applica sul valore dell’azienda al netto delle passività a condizione rigorosa che tali passività siano inerenti l’azienda stessa.