Con la sentenza Grassucci e altri v. Italia (n. 12952/13), la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che i procedimenti tributari relativi a sanzioni amministrative a carattere afflittivo e repressivo sono soggetti alle garanzie dell’articolo 6 § 1 della CEDU. Di conseguenza, ai contribuenti deve essere garantito il diritto a un processo di durata ragionevole, con contestuale diritto al risarcimento del danno in caso di violazione.
La pronuncia smentisce l’orientamento della Corte di Cassazione italiana (es. Cass. n. 11373/2019), che escludeva la materia fiscale dall’ambito CEDU e negava l’applicazione della c.d. “legge Pinto” (L. 89/2001).