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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A PIACENZA

Visto di conformità sul Modello REDDITI2020

Scade il il 30 novembre il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2019.

Si ricorda che, nel caso siano presenti crediti d’imposta superiori a 5.000 euro è necessario, per utilizzare il credito in compensazione orizzontale (quindi con altre imposte e/o contributi), l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

Non è l’entità del credito che determina la necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.

Sul tema l’Agenzia Entrate aveva chiarito che il socio di una società virtuosa sul fronte ISA, deve comunque richiedere l’apposizione del visto di conformità per poter portare in compensazione orizzontale il credito Irpef, a prescindere dal fatto che la compagine, in ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale non sia tenuta all’apposizione dello stesso, in relazione alla propria dichiarazione dei redditi.

Il visto di conformità infatti non è apposto su singole voci della dichiarazione ma alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione «orizzontale» oltre le soglie normativamente fissate.

Pertanto, se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un credito Irpef superiore a 5.000 euro annui, il contribuente dovrà richiedere l’apposizione del visto di conformità, a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione.

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