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Utilizzabile il credito d’imposta per la moneta elettronica

A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22 del collegato alla manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni in misura pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che nell’anno d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Si ricorda che i pagamenti tracciabili sono diventati obbligatori per importi superiori a 1.999 euro.

Il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici è pari al:

  • 30% delle commissioni addebitate da banche e gestori di strumenti di “moneta elettronica”
  • relative a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Sono gli operatori finanziari che forniscono in Italia servizi di moneta elettronica (carte di credito, carte di debito, prepagate), a determinare l’ammontare delle transazioni che danno diritto alla fruizione del credito d’imposta e a trasmettere all’Agenzia Entrate tutti i dati relativi alle transazioni e le relative commissioni dovute.

In particolare i soggetti prestatori di servizi di pagamento, che operano in Italia, anche se privi di stabile organizzazione, sono  tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, a comunicare tramite il sistema di interscambio:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito. Per mese di addebito si intende il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Il credito d’imposta è fruibile, in compensazione con modello F24 (tramite i canali Entratel/Fisconline), a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

La prima trasmissione dati effettuata dai gestori di moneta elettronica scadeva il 20 agosto (per il mese di luglio), quindi la prima possibilità di effettiva fruizione per l’esercente è nel mese di settembre.

La comunicazione inviata all’Agenzia Entrate da parte dei soggetti prestatori di servizi di pagamento non viene portata a conoscenza dei potenziali fruitori del credito d’imposta; gli esercenti vengono informati dai dati utili al calcolo del credito d’imposta spettante mediante altre modalità.

Infatti i soggetti prestatori di servizi di pagamento, oltre a dover trasmettere la comunicazione al Sistema di Interscambio, devono anche provvedere anche alla comunicazione delle informazioni utili al calcolo del credito d’imposta agli esercenti. Tale comunicazione deve transitare via PEC, oppure essere messa a disposizione tramite i servizi di remote banking, entro il ventesimo giorno successivo al periodo di riferimento.

La comunicazione contiene:

  1. l’elencazione delle operazioni di pagamento effettuate nel mese di riferimento, numero e valore totale;
  2. il numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  3. l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia (anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione).

Il credito d’imposta, pari al 30%, è commisurato all’ammontare delle commissioni addebitate con esclusivo riferimento alle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali, più i costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.

Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice tributo dedicato, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020, indicando:

  • 6916 – Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – sezione Erario
  • mese di riferimento – mese di addebito delle commissioni
  • anno di riferimento – anno di addebito delle commissioni

Del credito e dei relativi utilizzi occorrerà poi dar conto nel quadro RU di Redditi, fino ad avvenuto esaurimento del credito stesso.

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