Un immobile composto da 10 appartamenti al primo piano e 10 negozi al piano terra può accedere alle agevolazioni del Superbonus (art. 119 del Decreto legge n. 34 del 2020) per le seguenti tipologie di interventi eseguiti sui soli appartamenti residenziali:
- isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi (intervento trainante);
- sostituzione degli infissi (intervento trainato);?
- sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).
a condizione che l’assemblea di condominio approvi gli interventi di isolamento termico con “benefici e oneri” a carico dei soli appartamenti.
Se tali interventi assicurano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni ed adempimenti previste dalle sopra richiamate disposizioni.
Ciascun condomino, conclude l’Agenzia Entrate, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
Così si è espressa l’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 572 del 9 dicembre.