Il Decreto Legge n. 193/2016 convertito nella Legge 225 del 1° dicembre 2016 aveva modificato l’articolo 21 del D.L. 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (cosiddetto “Spesometro”).
La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II semestre o del IV trimestre 2018 è fissata al 28 febbraio 2019 (scadenza prorogata al 30 aprile 2019 leggi qui).
Dovranno quindi essere trasmesse:
- i dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2018
- i dati delle fatture emesse e ricevute nel III e IV trimestre 2018 per i soggetti che non avessero optato per l’invio trimestrale
L’invio dei dati prevede che vengano comunicati:
- il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
- la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- la base imponibile, l’aliquota e l’imposta;
- la tipologia dell’operazione, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura, secondo i seguenti codici
Codice | Tipologia dell’operazione | Note |
N1 | Operazioni escluse | Art. 15 DPR 633/1972 |
N2 | Operazioni non soggette | Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE |
N3 | Operazioni non imponibili | Operazioni tra cui esportazioni o cessione di beni intra-UE |
N4 | Operazioni esenti | Art. 10 DPR 633/1972 |
N5 | Regime del margine | Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA |
N6 | Reverse Charge/Inversione contabile | Operazioni in reverse charge e acquisti intraUE |
N7 | Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE |
È stata inoltre reintrodotta la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e del cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’imposta sulla base dell’aliquota applicata.
A partire dal periodo d’imposta 2019, con l’introduzione della fatture elettronica obbligatoria, non vi sarà più l’obbligo di trasmettere tale comunicazione.