Scade il 30 aprile il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, il cosiddetto “spesometro”, relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l’invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018.
Medesima scadenza prevista per l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio e febbraio 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica (“esterometro”).
In caso di spesometro o esterometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
La violazione per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:
- a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
- a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell’atto amministrativo.