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Sospensione dei termini di decadenza per i benefici “prima casa”

Con la Risposta ad interpello n. 310 del 04.09.2020 l’Agenzia Entrate ha chiarito che il decreto legge dell’8 aprile 2020, n. 23 (cd. “decreto liquidità”) ha, tra l’altro, disciplinato, all’articolo 24, la sospensione dei termini dell’agevolazione ‘prima casa’.

Con la Circolare del 13 aprile 2020, n.9, al paragrafo 8, sono stati forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’ per coloro che ne hanno usufruito.
In particolare, è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della ‘prima casa’.
Nel caso pertanto che la scadenza degli obblighi previsti cada nel predetto periodo i predetti termini sono sospesi e inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In sostanza occorrerà sommare 312 giorni al termine prima previsto se questo aveva già iniziato a decorrere (perché ante 23.02.2020) ovvero inizierà a decorrere solo dal 01.01.2021 se il termine non aveva ancora iniziato a decorrere (post 23.02.2020).

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