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Sanzioni senza sconti per il tardivo versamento IVA della fattura elettronica trasmessa in ritardo

L’art. 10 del DL 119/2018 ha introdotto un periodo transitorio (primo semestre 2019, esteso, per i soggetti mensili al 30 settembre) nel corso del quale, pur restando ferme le disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72, che prevedono che la fattura immediata debba essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, vengono azzerate o ridotte le sanzioni dell’80%, nei casi in cui la trasmissione sia eseguita entro i termini, rispettivamente, della liquidazione periodica di riferimento o di quella successiva.

Per un’operazione effettuata da un soggetto passivo mensile il 31 gennaio 2019, per esempio, la fattura dovrà quindi essere emessa con data 31 gennaio 2019 ma potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 16 febbraio 2019 (senza sanzioni) o entro il 16 marzo 2019 (con sanzione ridotte dell’80%).

L’Agenzia Entrate nel corso di Telefisco 2019 ha confermato che la riduzione della sanzione prevista nel caso in cui la fattura elettronica sia trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica successiva a quella di riferimento, non si applica all’eventuale tardivo (o omesso) versamento della relativa IVA.

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