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Regime forfettario: il problema della monocommittenza e la presunzione di subordinazione

Per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività principalmente nei confronti di un solo committente, si pone spesso il problema di verificare se l’attività svolta possa essere riqualificata come attività di lavoro subordinato.

Nel lavoro subordinato il prestatore agisce sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel lavoro autonomo/impresa, invece, il prestatore ha ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, pur nei limiti della natura dell’opera e di quanto stabilito nel contratto. Poiché non è sempre agevole definisce se il soggetto agisce sotto la direzione e il controllo dell’imprenditore (si pensi a dirigenti che, pur essendo lavoratori dipendenti, hanno un elevato grado di autonomia decisionale), la giurisprudenza e la legge hanno stabilito alcuni criteri sussidiari per qualificare il rapporto di lavoro.

In particolare sono stati identificati come indici di subordinazione:

  • il rispetto di uno specifico orario di lavoro,
  • il coordinamento della propria attività lavorativa con l’organizzazione aziendale del committente,
  • l’utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di quest’ultimo,
  • l’assenza del rischio d’impresa (e quindi del rischio di non coprire i costi dell’attività svolta con i ricavi della stessa),
  • la determinazione di un corrispettivo a tempo anziché in base al risultato finale (l’esecuzione di una determinata prestazione).

La presenza di uno solo di questi indici non è sufficiente di per sé a qualificare il lavoro subordinato, ma vanno considerati insieme.

Oltre alla giurisprudenza ci sono alcune norme che sono state emanate su questo argomento.

In particolare, il D.Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha posto la etero-organizzazione quale criterio fondamentale per l’applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato e ha introdotto una nuova presunzione di subordinazione, sostituendo il criterio della monocommittenza. In particolare, si applica la disciplina dei contratti di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione per i quali:

  • le prestazioni di lavoro sono esclusivamente personali
  • continuative
  • e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

La presunzione non si applica in caso di:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell’esercizio delle loro funzioni dagli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
  • collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni
  • collaborazioni degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

In caso di controlli, l’eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro non potrà comunque essere automatica: l’accertamento dovrà sempre essere effettuato da un giudice che valuti in concreto la sussistenza o meno dell’etero-organizzazione.

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