L’Agenzia Entrate (con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019) ha analizzato gli aspetti più rilevanti del nuovo regime forfettario (flat tax) e in particolare ha confermato che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario, precisando però che tali preclusioni non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa.
Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.