Il decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) è intervenuto potenziando il credito d’imposta affitti (ex art. 28 del decreto Rilancio D.L. 34/2020). In particolare:
- non sono tenuti a rispettare il tetto di 5 milioni di euro di ricavi le strutture alberghiere, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Ricordiamo che la regola generale prevede che possano godere del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda solo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto “Rilancio” ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- viene estesa di un mese la durata temporale dell’agevolazione, aggiungendo, a favore di tutte le tipologie di imprese e professioni, il mese di giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il mese di luglio.
Resta confermata la condizione di avere subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La verifica va effettuata “mese su mese”: il credito d’imposta potrebbe quindi spettare anche solo per alcuni dei mesi interessati.
ATTENZIONE: per i clienti con la sede in provincia di Piacenza ricordiamo che la condizione del calo di fatturato non è richiesta, oltre che ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, ai soggetti che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Sul tema leggi anche Contributi Covid-19 per eventi calamitosi: gli stati di emergenza vigenti in Emilia-Romagna al 31 gennaio 2020