Il contribuente che non si è potuto avvalere per intero dell’agevolazione prima casa in sede di rogito notarile può chiedere di poter utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per un secondo atto di compravendita.
Questo è quanto si evince dalla risposta n. 223/E dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio.
L’istante precisa che non ha fruito del credito d’imposta in quanto la prima compravendita era soggetta a IVA. Di conseguenza, ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall’IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi, ma ne ha potuto utilizzare solo una parte in quanto non vi era sufficiente capienza.
L’istante, quindi, chiede se il beneficio inutilizzato può essere recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.
Citando la normativa e la prassi, tra cui la circolare n. 12/2016 e la circolare n. 19/2001, l’Agenzia Entrate chiarisce che se l’istante non ha utilizzato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può senz’altro utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.