Con il provvedimento Prot. n. 17776/2019 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state definite le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni constate nei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018..
La nuova misura si applica ai processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4/1929, dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.
La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie ed Ivafe.
Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale; si ricorda che le violazioni formali sono invece regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall’articolo 9 del Dl n. 119/2018.
Possono essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.
Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione dovrà presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni. Nella dichiarazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della definizione agevolata, andranno esposti a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.
Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Anche i soggetti partecipanti a società di persone o trasparenti possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro quota dalla società partecipata. A tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire le violazioni constatate col processo verbale.