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Operativi i crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro

Con un provvedimento del 10 luglio 2020 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato anche la Circolare 20/E del 10 luglio 2020 per fornire i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.

Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

I soggetti beneficiari devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili:

codice ATECO 2007 e Denominazione

  • 551000 alberghi
  • 552010 villaggi turistici
  • 552020 ostelli della gioventù
  • 552030 rifugi di montagna
  • 552040 colonie marine e montane
  • 552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559010 gestione di vagoni letto
  • 559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011 ristorazione con somministrazione
  • 561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 561030 gelaterie e pasticcerie
  • 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 ristorazione ambulante
  • 561050 ristorazione su treni e navi
  • 562100 catering per eventi, banqueting
  • 562910 mense
  • 562920 catering continuativo su base contrattuale
  • 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591400 attività di proiezione cinematografica
  • 791100 attività delle agenzie di viaggio
  • 791200 attività dei tour operator
  • 799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
  • 799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000 organizzazione di convegni e fiere
  • 900101 attività nel campo della recitazione
  • 900109 altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900202 attività nel campo della regia
  • 900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 910100 attività di biblioteche ed archivi
  • 910200 attività di musei
  • 910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • 910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • 932100 parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • 960420 stabilimenti termali

Anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Le spese che possono beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo
svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

La Circolare precisa che nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Rileva il principio di cassa per esercenti arti e professioni e il principio di competenza per le società. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA.
Sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è pari al 60% delle spese ammissibili e non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020). Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Per beneficiare dei suddetti crediti d’imposta, occorre presentare apposito modello all’Agenzia delle Entrate (approvato dal provvedimento di ieri) per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e delle spese che danno diritto al credito sanificazione (per consentire in tal caso di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili).

La comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. La comunicazione per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione va invece inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

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