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Non può avvalersi del “plafond” l’esportatore abituale che acquista un immobile in esecuzione di un contratto di appalto

Con il Principio di Diritto n. 14 del 09/04/2019 l’Agenzia Entrate ha ribadito che non può avvalersi del beneficio del plafond, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, “acquista” un immobile.
L’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa e la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore può riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale.
Non possono invece beneficiare del plafond i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, infatti, come chiarito con circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

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