Con la risposta n. 205 del 9 luglio 2020, l’Agenzia Entrate ha affermato che la cointestazione del conto corrente, a firma congiunta, aperto dagli ex coniugi a garanzia della sicurezza economica dei figli in età adulta, in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice con la sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell’imposta di donazione.
Il conto “in comune” rappresenta, infatti, uno strumento pratico, utile per la raccolta e la gestione dei proventi a vantaggio esclusivo dei figli, ora minori, reali beneficiari, e la firma congiunta non consente al singolo cointestatario di disporre del conto senza il consenso dell’altro.
L’Agenzia Entrate ha pertanto escluso che l’operazione possa configurare una donazione indiretta nei confronti dell’ex coniuge.