Professionalità, etica, passione

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A PIACENZA

No Profit: scade il 1° aprile il modello EAS per comunicare le variazioni 2018

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Poiché il 31 marzo 2019 cade di domenica, la scadenza slitta al 1° aprile.

Come chiarito dalla Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010 n. 125, il modello EAS non va trasmesso per le variazioni riguardanti i dati relativi all’ente (es. sede legale o denominazione) o i dati anagrafici del legale rappresentante, già oggetto di comunicazione obbligatoria con il modello di variazione dati AA7/10. Non sono da comunicare nemmeno le variazioni degli associati, degli introiti commerciali, delle erogazioni liberali, dei proventi da sponsorizzazioni e del numero dei giorni di raccolta fondi.

Sono comunque esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

 

 

Condividi la news:

Altre news