Già con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 l’Agenzia Entrate aveva precisato che tra gli elementi obbligatori della fattura elettronica, con specifico riferimento ai carburanti, non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece era previsto per la “scheda carburante”. La Circolare sottolineava però l’opportunità che tali informazioni, pur se puramente facoltative, potessero essere inserite nei documenti “per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità”.
In tal senso l’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Per i soggetti passivi IVA che utilizzano più di un veicolo riteniamo che l’indicazione della targa in fattura sia l’unica possibilità per poter ricondurre il costo ad un determinato veicolo e quindi procedere alla detrazione dell’IVA ed alla deducibilità del costo secondo le corrette modalità.
Ricordiamo infatti che per il carburante:
- ai fini IVA, la detraibilità dell’imposta è dettata dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72, ovvero:
- 40% dell’IVA per i veicoli ad uso promiscuo;
- 100% dell’IVA per i veicoli ad uso esclusivo.
- ai fini della deducibilità fiscale del costo vanno distinti:
- veicoli a deducibilità integrale: quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico (art. 164, co. 1, lett. a) TUIR);
- veicoli a deducibilità limitata (20%): quelli utilizzati in via “non esclusiva” per l’attività d’impresa;
- veicoli a deducibilità limitata (70%): quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, co. 1, lett. b-bis) del TUIR);
- veicoli a deducibilità limitata (80%): quelli utilizzati in via “non esclusiva” per l’attività di agente.