Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Per approfondire leggi la nostra news La prova delle cessioni intracomunitarie del 29 aprile 2020.
Con la risposta n. 141 del 3/03/2021 l’Agenzia Entrate ha confermato la bontà della “dichiarazione del cessionario” quale prova dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato. Rinnovando le pronunce di prassi precedenti, l’Agenzia Entrate nella risposta richiama espressamente la risoluzione n. 19/E del 2013, che aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” (EXW), dell’utilizzo del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione, devono essere “conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat”.