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La nuova rivalutazione 2020 nel “decreto agosto”

Il decreto legge 14 agosto 2020, n.104, il cosiddetto “decreto agosto” all’articolo 110 ha disposto la possibilità di usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Lo scopo del legislatore è quello di aiutare le società a patrimonializzarsi e per alcuni imprenditori si tratta sicuramente di un’opportunità molto interessante.

I soggetti interessati dalla norma sono le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di rivalutazione, purché iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2019:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti
  • Macchinari
  • Attrezzature
  • Marchi

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili “merce”, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

È possibile rivalutare anche beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso.

I beni posseduti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

La rivalutazione 2020 presenta delle novità rispetto alle precedenti rivalutazioni.

È possibile effettuare la rivalutazione anche per un solo bene e questa sarà efficace a partire dal bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi nell’esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

La rivalutazione dovrà essere esposta nell’inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione, che riguarda quindi beni materiali e immateriali, è prevista in modo gratuito per i soli fini civilistici; non occorre quindi il versamento dell’imposta sostitutiva.

Per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, occorre versare un’imposta sostitutiva pari al 3% sia per i beni ammortizzabili che per i non ammortizzabili.

Quindi, ai fini fiscali è possibile dedurre i maggiori ammortamenti a partire dal 2021; il riconoscimento del costo ai fini delle plusvalenze sarà possibile dal 2024.

Contabilmente il saldo attivo risultante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato ad un’apposita riserva speciale.

Dal punto di vista fiscale questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio. Il decreto agosto, richiamando l’art. 13 comma 3 della L. 342/2000, stabilisce però che la riserva andrà a formare il reddito imponibile in capo alla società e ai soci nel caso in cui sia distribuita.

Inoltre sempre con riferimento alla medesima legge richiamata, “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.

Qualora il bene rivalutato venga ceduto a titolo oneroso, o in caso di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare) dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.

Il D.L. agosto, tra le altre cose, prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.

Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

Entrambe le imposte sostitutive previste dal D.L. agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, scadenti:

– la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;

– le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dei successivi due esercizi.

L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

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