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La MINI IRES al 15% per gli utili reinvestiti

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 28 a 34, legge n. 145/2018) ha introdotto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, (e in sostituzione di super-ammortamenti e ACE) la mini-IRES/IRPEF per gli utili reinvestiti.

Obiettivo della mini IRES è quello di premiare le imprese che accantonano a riserva utili e che, nel contempo, effettuano investimenti per acquisire beni materiali strumentali nuovi e/o assumono nuovo personale dipendente, incrementando così l’occupazione.

Rispetto alle precedenti agevolazioni, con la mini IRES devono coesistere in capo allo stesso soggetto due elementi:

  • la produzione di utili (e reddito) e il loro mantenimento in azienda
  • un processo di investimento (in beni strumentali e/o persone)

In particolare l’agevolazione consiste nel poter assoggettare all’aliquota del 15% (9 punti percentuali in meno dell’aliquota IRES) la quota di reddito imponibile corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserva, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

  • degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR)
  • del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

 

Il calcolo per determinare la base imponibile agevolabile è piuttosto complesso perché va determinato il minore importo tra:

  • gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti;
  • la somma di investimenti in beni strumentali materiali nuovi (esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta) e la variazione del costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato (compresi i soci lavoratori di società cooperative).

 

Rientrano nella nozione di investimenti la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive situate in Italia.

Per la quantificazione degli investimenti, la norma chiede di individuare il minor importo tra:

  • l’ammortamento dei beni materiali strumentali (di cui all’articolo 102 Tuir) acquisiti a partire dal periodo d’imposta 2019;
  • l’incremento del costo fiscale complessivo di tutti i beni strumentali materiali agevolabili, assunto al lordo degli ammortamenti dei beni materiali nuovi dedotti nell’esercizio, rispetto al costo complessivo di tutti i beni strumentali materiali agevolabili, assunto al netto delle quote di ammortamento dedotte dell’esercizio 2018.

 

Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta qualora:

  • sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
  • si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per i soggetti che hanno assunto la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituirà incremento della base occupazionale.

 

L’agevolazione si applica anche:

  • alle società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale: in questi casi l’importo agevolabile determinato in capo alla società sarà attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita al socio e dallo stesso non utilizzata potrà essere rinviata all’esercizio successivo;
  • agli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (soggetti IRPEF); in questi casi l’IRPEF sarà determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo, attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata. Per i soggetti che operano in regime di contabilità semplificata l’agevolazione sarà applicabile a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e i successivi utilizzi della riserva.

 

In ciascun periodo d’imposta potrebbe alternativamente verificarsi che:

  • la quota di utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale eccedente l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato sia computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;
  • la quota di utili accantonati a riserva eccedente l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale sia computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;
  • la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale eccedente gli utili accantonati a riserva sia computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.
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