È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del dicembre 2018 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.
Anticipiamo, in estrema sintesi, le principali novità fiscali della Legge di Bilancio richiamando l’attenzione sul fatto che alcune di esse, essendo riferite al periodo d’imposta 2019, manifesteranno i loro effetti nelle dichiarazioni fiscali che verranno presentate nel 2020.
Le principali novità in sintesi:
- Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione: a decorrere dal 2019, per i soggetti IRPEF e IRES (sono esclusi i soggetti forfettari), è prevista un’agevolazione che consiste nella possibilità di assoggettare il reddito IRES dichiarato da una società ad un’aliquota agevolata del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti in attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili nei limiti dell’importo pari alla somma tra
- investimenti in beni materiali strumentali nuovi
- costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Quindi viene assoggettata ad un’aliquota ridotta la parte di reddito pari al minore tra l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili e la somma degli investimenti sostenuti pe beni strumentali nuovi e dell’incremento occupazionale.
I soggetti IRPEF godono della medesima agevolazione; le aliquote IRPEF sono ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
È prevista una modalità di riporto delle eccedenze di utili e sono esclusi dall’agevolazione gli immobili, i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti e i beni immateriali.
- Iper-ammortamento: è stata disposta la proroga dell’agevolazione per acquisti effettuati entro il 31.12.2019 o entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia avvenuto il relativo ordine ed il pagamento almeno del 20% del costo di acquisizione. È variata la maggiorazione del costo che è pari a
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro
- 100% per gli investimenti fino a 2,5 e 10 mln di euro
- 50% per gli investimenti tra 10 e 20 mln di euro.
È stata altresì prorogata l’agevolazione per i beni immateriali (40%), con estensione a i costi sostenuti per i canoni d’accesso tramite cloud computing.
- Credito d’imposta R&S: è stata apportata una modifica alla misura agevolativa che ora è differenziata in base alla tipologia di costi. Viene prevista nella misura del 25% in via generale e del 50% per le spese relative al personale dipendente subordinato impiegato nelle attività di R&S e per i contratti stipulati con università, enti equiparati, start up e PMI innovative per lo svolgimento di attività di R&S. L’importo massimo del credito è stabilito in 10 milioni di euro ed è estesa a spese per materiali, fornitore e prodotti impiegati per l’attività di R&S. E’ previsto l’obbligo di certificazione e di redazione di una relazione tecnica. Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2019 per quanto riguarda la misura e l’ambito applicativo e dal periodo d’imposta 2018 per quanto riguarda gli aspetti formali e documentali.
- Credito d’imposta per acquisto di prodotti in plastica riciclata: al fine di incrementare il riciclaggio è stato introdotto un credito d’imposta pari al 36% e per un massimo annuale di 20.000 euro per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica e di imballaggi biodegradabili e compostabili. Il credito è utilizzabile in compensazione F24 dal 1° gennaio del periodo successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
- Credito d’imposta per la formazione 4.0: è stato esteso al 2019 il credito d’imposta per la formazione 4.0 introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 con alcune rimodulazioni in base alle dimensioni dell’impresa.
- Investimenti in Start up innovative: è stata incrementata dal 30% al 40% l’aliquota dell’agevolazione (deduzione o detrazione – IRES o IRPEF) per tutti i soggetti che investono in Start up innovative. È stata altresì introdotta un’ulteriore agevolazione nella misura del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della Start up innovativa qualora venga mantenuta almeno 3 anni.
- Credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici: è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici. Ne possono beneficiare persone fisiche, enti non commerciali e titolari di redditi d’impresa. Sono agevolabili le erogazioni effettuate a partire dal 2019 e per determinati interventi. Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli Enti non commerciali e nel limite del 10% dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa. Il credito è utilizzabile in 3 quote annuali.
- Credito d’imposta per edicole: è riconosciuto un credito d’imposta alle edicole parametrato a quanto pagato per IMU, TASI, COSAP e TARI per i locali dove si svolge l’attività e nella misura massima di 2.000 euro.
- Voucher manager: è previsto per gli anni 2019 e 2020 per le PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche al fine di sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste nel Piano Impresa 4.0. Sono previsti limiti diversi per le micro/piccole e medie imprese.
- Contributo per acquisto di auto M1: è riconosciuto un contributo, variabile a seconda di differenti condizioni, per chi acquista un autoveicolo di categoria M1 (auto con al massimo 8 posti a sedere) con emissioni di anidride carbonica fino a 70g/KM. Gli acquisti devono essere effettuati dal 1.3.2019 al 31.12.2021 per veicoli con prezzi di listino inferiori a 50.000 euro IVA esclusa. Il contributo (sconto sul prezzo di acquisto) potrà variare da 1.500 a 6.000 euro.
- Imposta per i veicoli inquinanti: agli acquisti dal 1.3.2019 al 31.12.2021 di autoveicoli di categoria M1 eccedenti la soglia inquinante di 160 CO2/KM è applicabile una nuova imposta variabile da 1.100 a 2.600 euro.
- Nuovo regime forfettario: è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di cui alla L. 190/2014. Sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali. Per chi supera la soglia, fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%. Sono state inoltre integrate alcune cause di esclusione dal regime: è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione. Inoltre non può accedere chi esercita l’attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
- Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF: è stato modificato, a partire dal periodo d’imposta 2018, il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF ex art. 8 TUIR. Da un punto di vista di trattamento fiscale, sono ora equiparate le perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria. Le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi nel limite dell’80%, senza limitazioni di tempo e per l’importo che ne trova capienza. Le perdite di “periodo” possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nello stesso periodo senza limite dell’80%.
- Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale: è riaperta la possibilità di estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. L’agevolazione può riguardare immobili strumentali per natura e per destinazione e devono essere posseduti al 31.10.2018 e al 1.1.2019.m il regime agevolativo consiste nell’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP dell’8% e nella possibilità di determinare la plusvalenza assumendo quale valore dell’immobile il suo valore catastale.
- Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, bonus mobili e bonus verde: sono prorogate tutte le agevolazioni legate alle detrazioni per le spese sostenute anche nell’anno 2019.
- Abrogazione dell’IRI: abrogazione della disciplina IRI, comunque mai entrata effettivamente in vigore.
- Abrogazione dell’ACE: abrogazione dell’agevolazione ACE. Per il periodo d’imposta 2018 l’agevolazione esplica ancora i suoi effetti ma con un coefficiente dell’1,5%.
- Abrogazione del credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda per i soggetti senza dipendenti.
- Rivalutazione dei beni d’impresa: è disposta la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa per tutti i soggetti operanti in regime d’impresa (società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali, ENC). È possibile rivalutare i beni risultanti da bilanci al 31.12.2017. Possono essere rivalutati beni materiali ed immateriali, pagando un’imposta sostitutiva pari rispettivamente al 16% e al 12%. La rivalutazione produce i suoi effetti dal terzo esercizio successivo in via generale e dal quarto per le plus e minusvalenze. Sono altresì riaperti i termini per il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
- Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni: è stabilita la riapertura della possibilità per persone fisiche, società semplici, ENC e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al 1.1.2019, al di fuori del regime d’impresa. È stata stabilito un aumento dell’imposta sostitutiva.
- Abrogazione della riduzione al 50% dell’aliquota IRES per gli ENC
- Fattura elettronica e dati trasmessi al TS: è stabilito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria “non possono emettere fatture elettroniche” per le operazioni i cui dati sono inviati al Sistema TS.
- Credito d’imposta per l’adeguamento dei registratori di cassa: è stato in parte modificata la modalità per l’erogazione del contributo previsto per l’adeguamento dei registratori di cassa per i commercianti al minuto al fine di adeguarsi al nuovo obbligo (a regime dal 1.1.2020) di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi. Verrà riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% della spesa, che potrà essere utilizzato in compensazione a partire dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui la fattura d’acquisto è registrata e pagata tramite mezzi di pagamenti tracciabili.
- Rottamazione delle cartelle: L’art. 3 del decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. “rottamazione-ter”) relative ai carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Essa permette di estinguere il debito a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione del pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Per aderire alla definizione va presentata apposita richiesta tramite il Modello DA-2018 (disponibile sul sito di Agenzia Entrate Riscossione) entro il 30 aprile 2019. Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure
- in 18 rate consecutive ad un tasso di interesse del 2% annuo, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 % delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019
- Cedolare secca: è estesa la possibilità di applicare la cedolare secca sulle locazioni, stipulate nel 2019, aventi ad oggetto immobili commerciali C/1 con superficie non superiore a 600mq.
- Aumento della percentuale di deducibilità IRES/IRPEF dell’IMU (dal 20% al 40%) per immobili strumentali.
- Interessi passivi delle imprese immobiliari: per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
- Imposta sui servizi digitali: viene abrogata l’imposta sulle transazioni digitali (web tax), introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 2019. Viene però istituita l’imposta sui servizi digitali con aliquota del 3% da applicarsi ai soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente:
- un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro.
- Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica. Chi versa in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro) potrà estinguere i debiti tributari (senza sanzioni ed interessi), diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal D.L. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi.