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La conversione in legge del “Decreto Agosto”

Il “Decreto Agosto”, dopo l’approvazione in Senato, ha incassato anche la fiducia della Camera, senza ulteriori emendamenti, e diventa legge.

Il provvedimento, che attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recepisce diverse importanti novità in ambito fiscale. Ecco le principali:

  • Possibilità di non effettuare l’ammortamento annuale per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), per i soggetti non Ias adopter, relativamente al costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. La quota di ammortamento non effettuata dovrà comunque essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Occorrerà a destinare ad una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
  • Contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché di titolari di partita Iva, che non avevano presentato la domanda ma che, dalla data dell’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati “montani” e non inseriti nell’apposita lista pubblicata dall’Agenzia Entrate il 30 giugno 2020; è possibile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di riavvio della relativa procedura telematica.
  • Sostegno per l’avvio di imprese da parte di Under 30; le misure di attuazione saranno stabilite con apposito decreto.
  • Stanziamento di ulteriori fondi per il fondo di garanzia PMI.
  • Proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le Pmi prevista dal decreto “Cura Italia”. Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021; per le imprese del comparto turistico la moratoria per la parte è prorogata sino al 31 marzo 2021.
  • Proroga al 30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA, compresi i forfettari, a condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020.
  • Proroga al 30 ottobre 2020 del versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni previste ai fini Irap, per i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% nel I semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.
  • Proroga al 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, atti esecutivi emessi dagli enti locali.
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