In data 10 maggio 2019 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento direttoriale n. 126200 con il quale, in attuazione dell’art. 9-bis, commi 12 e 17, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge n. 96/2017, ha stabilito le regole per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa), disciplinando, per il periodo d’imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici riconosciuti dal medesimo articolo.
Sono stati definiti, in particolare, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge, in particolare:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
– 50mila euro annui relativamente all’Iva;
– 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
- inapplicabilità della disciplina sulle società non operative;
- esclusione dell’accertamento induttivo;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all’art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
In merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti, il Provvedimento ha disposto che sia subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno d’imposta 2020;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018.
L’utilizzo (anche se solo parzialmente) dell’esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.
Anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva è subordinato all’ottenimento di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
In merito all’inapplicabilità della disciplina sulle società non operative, l’esclusione è subordinata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
L’esclusione dell’accertamento induttivo opera se viene attribuito un punteggio almeno pari a 8,5 e l’anticipazione dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali se viene attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi
L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d’imposta 2018 opera se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il reddito dichiarato, ed è stato attribuito un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.