L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione 8 maggio 2019, n. 47, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del volume d’affari, stabilito in 400.000 euro, il cui superamento obbliga alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi già dal 1° luglio 2019.
La questione attiene ai casi in cui il contribuente eserciti più attività, di cui solo alcune riconducibili a quelle di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all’ipotesi in cui l’attività sia iniziata nel 2019.
È stato quindi precisato che per “volume di affari” si intende quello di cui all’art. 20 DPR 633/72, ai sensi del quale “Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26”.
Si intende quindi il volume complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso. Inoltre si deve fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018, e le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.