L’Agenzia Entrate, con la risposta n. 14 del 28 settembre 2018, ha chiarito qual è la disciplina fiscale da applicare alle cosiddette ICO (Initial Coin Offering), cioè le offerte al pubblico di token digitali che permettono a chi le detiene il diritto di ottenere beni o servizi dall’emittente del token stesso o di scambiarli in criptovalute.
L’emissione di ICO è ormai un modo tramite cui le start up e le imprese di nuova costituzione utilizzano per finanziarsi.
I token possono essere:
- criptovaluta, il token è a tutti gli effetti una moneta (coin) ossia uno strumento di pagamento generico per l’acquisto di beni e servizi, ed è scambiabile sul mercato con fiat o altre criptovalute in base a un valore estrinseco definito dal mercato;
- security token, il token rappresenta una partecipazione, in termini di dividendi, diritti di voto, tassi di interessi e/o percentuale sugli utili, al successo dell’ente. È riconducibile ad un prodotto finanziario;
- utility token, il token rappresenta solo e soltanto il diritto di acquistare beni e servizi del soggetto emittente escludendo espressamente finalità di natura monetaria, speculativa e partecipativa.
L’Amministrazione finanziaria ha stabilito la non rilevanza IVA delle cessioni degli utility token, la cui rilevanza fiscale si manifesta al al momento dell’utilizzo e quindi all’acquisto del bene o servizio.
In merito alle imposte dirette (IRES e IRAP), l’Agenzia ritiene che la cessione di utility token , è una mera movimentazione finanziaria non rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
La cessione di token ai dipendenti è invece assimilabile al reddito di lavoro dipendente, con franchigia di 258,23 euro e sottoposti a ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro.
In merito invece alla detenzione di token da parte di provati non dipendenti dell’impresa, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel caso in cui una persona fisica, al di fuori dell’attività d’impresa, detiene utility token e si realizzano sopravvenienze o redditi, questi siano assoggettati a tassazione nel quadro RT con imposta sostitutiva del 26%.