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Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa): pubblicati i 175 modelli definitivi per la prossima dichiarazione Redditi 2019

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito internet i 175 modelli per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). I modelli dovranno essere compilati dai contribuenti che nel 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli indici e confluiranno nella dichiarazione Redditi 2019.

Gli Isa subentrano agli studi di settore e ai parametri, riguardano varie attività economiche relative ai comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni.

Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, potrà verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA, oltre agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono come “attività prevalente” una o più ’attività tra quelle per le quali non risulta approvato un ISA (elenco disponibile on line):

  1. i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  3. i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al TUIR  di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;
  4. i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  5. i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  6. i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  7. i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
  8. gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  9. le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
  10. le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
  11. le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  12. i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” ;
  13. le corporazioni dei piloti di porto.
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