L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2018 deve essere versata entro lunedì 18 marzo 2019.
È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 18 marzo (quest’anno la scadenza originaria del 16 cade di sabato);
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2018 potrà essere effettuato entro:
- il 18 marzo 2019, senza maggiorazione;
- il 1 luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica), maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il 31 luglio 2019, maggiorando le somme da versare (al 1° luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.