L’art. 215 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), nella versione definitiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si occupa dei risarcimenti ai pendolari che hanno acquistato servizi di abbonamento ferroviari o di trasporto pubblico locale e non hanno potuto usufruirli durante il periodo di blocco delle attività disposti dai decreti governativi anti COVID-19.
La norma prevede il risarcimento a tutti i soggetti che hanno acquistato titoli di viaggio (compresi gli abbonamento ferroviari o di trasporto pubblico locale) e non hanno potuto usufruirli durante il periodo di blocco delle attività disposti dai decreti governativi anti COVID-19.
Con questo provvedimento il Governo entra nei rapporti tra due soggetti privati (l’erogatore dei servizi e utente) e regolamenta le modalità di raggiungimento di un accordo equo tra le parti. La norma non necessita di copertura finanziaria, in quanto non ha oneri per lo Stato.
Ne possono usufruire tutti i soggetti che hanno acquistato titoli di viaggio e non li hanno potuti utilizzare nel periodo di blocco. Gli abbonamenti sono quelli a treni, bus, filobus, metro, vaporetti e altri trasporti pubblici locali.
Si possono scegliere in alternativa due benefici:
- emissione di un voucher di importo pari al valore dell’abbonamento non utilizzato. Il periodo di mancato utilizzo dipende dal periodo in cui – in base ai decreti emanati – il soggetto non ha forzatamente potuto muoversi (per lavoro o studio). Il voucher potrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione.
oppure
- è possibile chiedere il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne e stato possibile l’utilizzo.
L’utente deve fare richiesta all’Ente
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- allegando il titolo di viaggio e
- autocertificazione, con la quale dichiara, sotto propria responsabilità, che non ha potuto utilizzare, del tutto o in parte, l’abbonamento a causa delle misure governative.
Il vettore (Ente che gestisce il servizio) – entro 15 giorni dalla ricezione della domanda la accetta e da seguito alla richiesta.