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Il rimborso dell’abbonamento a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo non usufruito causa blocco coronavirus

LL’art. 210 – comma 4 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio) si occupa di risarcire i soggetti che hanno acquistato abbonamenti per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo e non hanno potuto usufruirli durante il periodo di blocco delle attività disposti dai decreti governativi anti COVID-19.

Con questo provvedimento, analogamente a quanto stabilito per gli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locale, il Governo entra nei rapporti tra due soggetti privati (l’erogatore dei servizi e utente) e regolamenta le modalità di raggiungimento di un accordo equo tra le parti. La norma non necessita di copertura finanziaria, in quanto non ha oneri per lo Stato.

 

A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

 

CHI PUO’ USUFRIRE DEL BENEFICIO?

Chi ha acquistato un abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo

 

QUALE BENEFICIO OTTENGONO?

A scelta del gestore dell’impianto sportivo, gli acquirenti  possono ricevere:

  1. Il rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell’attività sportiva
  2. il rilascio di un voucher pari al valore della parte di abbonamento non utilizzato. Il periodo di mancato utilizzo dipende dal periodo in cui – in base ai decreti emanati – il soggetto non ha forzatamente potuto utilizzare la struttura. Il voucher potrà essere utilizzato entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.

 

COME FUNZIONA?

  • L’acquirente dell’abbonamento entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, possono fare istanza di rimborso all’Ente emittente
    • allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
  • Il gestore dell’impianto sportivo – entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza può scegliere;
  1. Di rimborsare la parte di servizio non utilizzato – oppure
  2. Di emettere un voucher del valore pari al servizio non utilizzato, utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva
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