L’Agenzia Entrate, nella risposta n. 55 del 22 gennaio 2019, si è espressa in tema di fatturazione elettronica ed, in particolare, in merito all’obbligatorietà o meno, per un privato cittadino senza partita IVA che chiede la fattura all’esercente o al professionista che gli vende un prodotto o gli offre un servizio, di fornire un indirizzo PEC.
Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.
Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.
Sempre nella stessa FAQ l’Agenzia Entrate ha poi informato che, a partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche, tramite il quale il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso.