Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge delega n. 155/2017 per la riforma delle procedure concorsuali, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 (GU Serie Generale n.38 del 14-02-2019 – Suppl. Ordinario n. 6).
Entrerà in vigore tra 18 mesi (il 15/08/2020) ma prevede anche una serie di effetti anticipati.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le principali novità:
- si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
- si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:
- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.
Queste nuove norme (modifiche all’articolo 2477 del codice civile) entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data”.