La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari).
Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.
La Banca d’Italia poi fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
La Centrale dei Rischi ha l’obiettivo di:
- migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela;
- innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
- rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.
La Centrale dei Rischi favorisce l’accesso al credito per la clientela “meritevole”.
Possedere una Centrale dei rischi che non presenta sofferenze permette ad un’impresa di accedere a maggiori possibilità di credito bancario; viceversa una Centrale dei Rischi con diverse segnalazioni potrebbe comportare una decurtazione, da parte degli istituti di credito, di fidi concessi.
La Centrale dei Rischi assume quindi un’importanza rilevante. Anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (per leggere l’articolo clicca qui) i dati trasmessi dal e al sistema bancario diventano fondamentali e il loro utilizzo può diventare strategico nella prevenzione di situazione caratterizzate da tensioni finanziarie.
I dati della Centrale dei Rischi sono riservati ma le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all’eredità) e le persone giuridiche a mezzo dei loro rappresentanti (amministratore, curatore fallimentare, procuratore, difensore legale munito di “procura alle liti”, sindaci e revisori contabili di società, soci di s.r.l. e soci illimitatamente responsabili) possono conoscere gratuitamente i dati che banche e società finanziarie hanno segnalato sul conto dei propri debitori.
I moduli di richiesta sono disponibili on line in versione editabile.
L’interessato deve:
- compilare il modulo e firmarlo
- Richiesta accesso ai dati – persone fisiche (versione editabile)
- Richiesta accesso ai dati – persone giuridiche (versione editabile)
- allegare al modulo la fotocopia leggibile del proprio documento di identità
- scansionare e trasmettere il tutto per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di una delle filiali della Banca d’Italia
- La Banca d’Italia risponderà tramite posta elettronica certificata (PEC)
Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l’interessato deve rivolgersi direttamente al proprio intermediario.
Marzo 2019 sarà un mese importante nel rapporto tra imprese e Centrale rischi perché potrebbe avere un impatto significativo.
Innanzitutto il 1° marzo 2019 vengono addebitati gli interessi debitori nell’unica scadenza dell’anno.
Le circostanze da valutare sono essenzialmente due:
- se il correntista ha autorizzato preventivamente l’addebito degli interessi passivi sul conto, il 1°marzo l’importo andrà automaticamente a modificare l’importo originario dell’affidamento accordato. Questo impone ai correntisti di prestare particolare attenzione al momento dell’addebito degli interessi e provvedere in tempo utile a trovare le disponibilità per farvi fronte, al fine di evitare sconfinamenti onerosi e tali da degradare il rating bancario;
- se il correntista non ha preventivamente autorizzato per l’addebito degli interessi, potrà disporre l’addebito in conto o provvedere al pagamento in altro modo. Se detto pagamento non sarà effettuato entro la fine di marzo, per tutti gli interessi maturati al 31/12/2018, sarà segnalato come sconfinamento da banche e finanziarie alla Centrale Rischi nella categoria “rischi a revoca”.
Inoltre, a decorrere dal 15 marzo 2019, saranno applicate le nuove condizioni di ammissibilità, le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l’articolazione delle misure di garanzia previste dal decreto 12 febbraio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare, rispetto al modello precedente, il legislatore ha stabilito che le percentuali di copertura della garanzia risultano crescenti in funzione del rischio espresso dalla singola impresa: più l’impresa appare rischiosa più alta sarà la percentuale di copertura.
La modifica sostanziale sta nell’avere inserito nel metodo di calcolo i dati andamentali presenti sia nelle segnalazioni della Centrale Rischi Banca d’Italia sia dei Credit Bureau SIC.
Con riferimento al modulo “Andamentale”, vengono analizzati i dati di accordato e utilizzato del soggetto beneficiario finale, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi, qualora presenti e i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale forniti da uno o piu Credit Bureau.
Monitorare la propria Centrale Rischi, avere idonei strumenti di lettura della stessa si trasforma quindi in un’opportunità per l’impresa che ha l’obiettivo di monitorare con attenzione la propria posizione finanziaria, svilupparsi sul mercato con adeguati strumenti di supporto al credito e negoziare consapevolmente con i propri intermediari.