L’art. 120 del Decreto Rilancio approvato il 13 maggio e in corso di pubblicazione in G.U., al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, tipo bar e ristoranti e agli Enti del terzo settore, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolabili rientrano le spese sostenute per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:
- quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza;
- quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).
Il credito d’imposta è:
- cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
- cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Seguirà Decreto ministeriale.
L’art. 122 prevede che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione) ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta o trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti.