Il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 ha previsto ulteriori disposizioni restrittive per la mobilità e contestualmente sono state stabilite nuove misure di ristoro.
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- il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 , in vigore dal 3 dicembre e fino al 15 gennaio 2021. Tale decreto aveva ripreso l’impostazione del precedente decreto presidenziale del 3 novembre 2020 , prevedendo misure differenziate a seconda del colore (giallo, arancione, rosso) assunto dalle diverse Regioni e Provincie Autonome, colore che a sua volta veniva definito, a seconda dell’evolversi della situazione epidemiologica, in base alle diverse ordinanze emanate dal Ministero della Salute.
- il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 , con il quale è stato previsto il divieto di ogni spostamento in entrata ed in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, a far data dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021; questa misura resta pienamente in vigore.
- Il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020, che fatte salve le disposizioni del D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, rivede l’impianto generale, prevedendo:
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- il mantenimento su tutto il territorio nazionale del “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del mattino successivo;
- l’istituzione, in tutto il territorio nazionale, della “zona rossa” per le giornate del 24-25-26 e 27 dicembre, 31 dicembre, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Nelle “giornate rosse” sono vietati tutti gli spostamenti, anche nell’ambito del medesimo Comune, fatte salvi i consueti motivi di lavoro, necessità e salute, che dovranno essere autocertificati;
- l’istituzione, in tutto il territorio nazionale, della “zona arancione” per le giornate del 28, 29 e 30 dicembre e del 4 gennaio. Nelle “giornate arancioni” ci si potrà muovere liberamente, senza necessità di autocertificazione, all’interno del proprio Comune, mentre lo spostamento tra Comuni diversi potrà essere effettuato solo per esigenze di salute, urgenza o lavoro, da autocertificare (quanto allo spostamento tra Regioni, già a partire dal 21 dicembre).
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 (ovvero i giorni feriali, “arancioni”) sono autorizzati gli spostamenti tra comuni diversi, ma questa facoltà è concessa solo a con riferimento ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia:
- durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (intero periodo delle festività, sia nei giorni “arancioni” che in quelli “rossi”) è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi. Nel computo delle due persone non rilevano i minori di anni 14 sui quali si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
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In forza della reintroduzione delle “zone rosse” e “zone arancioni” su tutto il territorio nazionale, a seconda dei giorni stabiliti dal decreto, scattano conseguentemente le misure restrittive all’operatività delle imprese.
Per quanto riguarda i “giorni arancioni”, ovvero il 28, 29 e 30 dicembre ed il 4 gennaio 2021, sono sospesi i servizi alla ristorazione, mentre proseguono il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona.
Quanto alla ristorazione:
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
- resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, senza limiti di orario;
- resta consentito l’asporto, ma solo fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Commercio al dettaglio ed ai servizi alla persone sono autorizzati.
Per quanto riguarda i “giorni rossi”, invece, ovvero il 24-25-26 e 27 dicembre, il 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, sono sospesi i servizi alla ristorazione, ed anche il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona, salvo le attività essenziali.
Possono restare aperti, durante tutto il periodo delle festività, le seguenti attività di commercio al dettaglio
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- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Quanto alle attività inerenti i servizi alla persona possono restare aperti, durante tutto il periodo delle festività, le seguenti attività di servizi alla persona:
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- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
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Le nuove misure restrittive, per la prima volta, sono state accompagnate dall’immediata previsione di ristori.
E’ previsto un contributo a fondo perduto ad erogazione automatica, ovvero senza necessità di presentare istanza.
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 2 D.L. 172/2020
ALLEGATO 1 D.L. 172/2020 (ATECO attività prevalente ammessa al beneficio):
CODICE ATECO (56 – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) | |
561011 | Ristorazione con somministrazione |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 | Gelaterie e pasticcerie |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | Ristorazione ambulante |
561050 | Ristorazione su treni e navi |
562100 | Catering per eventi, banqueting |
562910 | Mense |
562920 | Catering continuativo su base contrattuale |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
Le condizioni per fruire del nuovo ristoro sono:
– l’aver partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020;
– la partita IVA non deve essere stata aperta dopo il 30 novembre 2020.
Il decreto prevede che il contributo, pari al 100% di quanto già percepito e non restituito con riferimento al contributo a fondo perduto del D.L. “Rilancio”, e con un massimo di 150.000 euro, spetti esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato di detto contributo.
Il collegamento al Decreto Rilancio comporta l’esclusione di molti contribuente ed è auspicabile che in sede di conversione vengano apportate in tal senso delle modifiche.