L’articolo 17 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha modificato l’articolo 2 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, trasformando da opzionale in obbligatoria l’adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, tale obbligo decorre dal 1° luglio 2019 per gli operatori IVA che hanno avuto, nell’anno precedente al 2019, un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutta la restante parte dei soggetti.
L’articolo 2, commi 3 e 4, del citato decreto Legislativo n. 127/2015 stabiliscono, rispettivamente, che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi e che le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti siano definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Al riguardo, poiché il provvedimento citato era stato emanato il 28 ottobre 2016, si è reso necessario adeguare il suo contenuto con la pubblicazione del nuovo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99297 18 aprile 2019
Tra le novità diamo evidenza del fatto che il nuovo Provvedimento prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia Entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016.