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I contratti di vendita di “immobili da costruire” solo dal notaio

Dal 16 marzo 2019, a seguito dell’entrata in vigore di alcuni articoli del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a tutela degli acquirenti, i contratti inerenti immobili da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e quindi da un notaio. Si tratta, in particolare, di contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di edifici per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata tanto da non risultare possibile il rilascio di agibilità.

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