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Firmato il nuovo accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni

Il 23 marzo 2019 è stato firmato a Roma un nuovo accordo Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni, che aggiorna l’accordo in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS.
In sintesi l’accordo prevede:
  • per i dividendi, una riduzione dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Per gli altri dividendi, si applica l’aliquota del 10%.
  • per gli interessi la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell’ammontare lordo degli interessi; è prevista un’aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento. L’Accordo prevede anche:
    • l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo;
    • l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest, Banca d’Italia (quali i “Panda Bond”) percepiti da soggetti residenti in Cina.
  • per le royalties l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non può eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Per i pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche l’aliquota nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50% delle royalties.
  • per i capital gains è confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%. Il nuovo accordo prevede tuttavia la tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate, la tassazione concorrente prevista nell’attuale Accordo è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante.

MEF – Comunicato Stampa N° 58 del 23/03/2019

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