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5 Febbraio, 2019

Esterometro: prima scadenza al 28 febbraio 2019 (proroga al 30 aprile 2019)

Scade il 28 febbraio (scadenza prorogata al 30 aprile 2019 leggi qui) il termine per l’invio (trasmissione esclusivamente telematica) della prima comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”. Si tratta della nuova comunicazione da inviare all’Agenzia Entrate, con cadenza mensile, contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE).

La comunicazione deve essere trasmessa per le operazioni non documentate da fatture elettroniche o bollette doganali; in questi casi l’Agenzia Entrata ha già a disposizione i dati di tali operazioni.

L’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo numero 127/2015 stabilisce che: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

L’adempimento è svincolato da soglie quantitative o qualitative e non sostituisce, ma si aggiunge ed accavalla, all’invio degli elenchi Intrastat.

Sono obbligati all’invio dell’esterometro i “soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal DL 119/2018) nel territorio dello Stato”, ad esclusione dei contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti all’invio dei dati Tessera Sanitaria.

L’adempimento ha scadenza mensile e deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • alla data di emissione per le fatture emesse
  • alla data di ricezione per le fatture estere ricevute.

Qualora gli scambi siano stati documentati tramite bolletta doganale o fattura elettronica emessa o ricevuta, l’obbligo si intende assolto.

Per emettere fattura elettronica nei confronti di un cliente estero occorre inviare al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML con indicazione dei dati anagrafici e del codice destinatario identificato con XXXXXXX.

Il cliente estero non riceverà la fattura per mezzo dell’Agenzia Entrate e sarà quindi onere del fornitore recapitare la fattura tramite i consueti metodi di invio.

Nell’area riservata dell’Agenzia Entrate denominata “Fatture e Corrispettivi” è possibile consultare i dati delle fatture transfrontaliere, avendo così certezza di non dover adempiere al nuovo obbligo per le fatture già inviate al SdI.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 89657 del 30 aprile 2018 stabilisce che:

”Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni …:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • l’imposta
  • ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione”.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre. È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.

Sintesi:

FATTURE RICEVUTE

  Intrastat Esterometro
Fattura acquisto servizi UE SI* SI
Fattura acquisto servizi extraUE n.a. SI
Fattura acquisto beni UE SI* SI
Fattura acquisto beni extraUE (presenza di bolla doganale) n.a. Esonero

 

FATTURE EMESSE

  Intrastat Esterometro
Fattura cessione servizi UE SI* SI
Fattura elettronica cessione servizi UE SI* Esonero
Fattura cessione servizi extraUE n.a. SI
Fattura elettronica cessione servizi extraUE n.a. Esonero
Fattura cessione beni UE SI* SI
Fattura elettronica cessione beni UE SI* Esonero
Fattura cessione beni extraUE (presenza di bolla doganale) n.a. Esonero
Fattura elettronica cessione beni extraUE n.a. Esonero

 

* Ricordiamo che i modelli Intrastat vanno compilati e trasmessi con gli esoneri e le tempistiche del caso, come da seguente prospetto

Tipologia di operazione Modello Intastat Operazioni trimestri precedenti Periodicità di presentazione

(invio entro il giorno 25 del mese successivo)

Cessioni Intra UE Intra 1 bis > 50.000 euro Mensile
≤ 50.000 euro Trimestrale
Acquisti Intra UE Intra 2 bis ≥ 200.000 Mensile
< 200.000 Non vi è obbligo
Prestazione rese a soggetti UE Intra 1 quater > 50.000 euro Mensile
≤ 50.000 euro Trimestrale
Prestazioni ricevute da soggetti UE Intra 2 quater ≥ 100.000 Mensile
< 100.000 Non vi è obbligo

 

 

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